STATUTO
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
ASTI BLU
Art. 1 – Costituzione e fini
E’ costituita l’Associazione dilettantistica denominata Asti Blu. Essa ha sede in Corso Pietro Chiesa 20 – 14100 Asti
Art.2
Detta Associazione dilettantistica, il cui carattere è apartitico, apolitico e senza scopo di lucro, si propone: di associare quanti desiderino praticare lo sport subacqueo in tutte le sue forme, sia a livello amatoriale che agonistico, all’insegna della lealtà verso compagni ed avversari; di organizzare incontri a livello divulgativo e culturale; la realizzazione di corsi di perfezionamento a favore dei soli associati; con divieto assoluto di lucrare qualsiasi utile dalle attività svolte, ovvero, di esercitare attività di natura commerciale.Detta Associazione si affilia alla F.I.P.S.A.S., accettandone tassativamente lo Statuto e gli altri Regolamenti Federali, adeguandosi a tutti gli orientamenti dell’Assemblea Nazionale, nonchà© alle disposizioni di massima della Sede Centrale e della Sezione Provinciale competente.
Art. 3
L’Associazione dilettantistica è composta da soci ordinari; da soci onorari; dagli allievi dei corsi; dagli istruttori ed aiuto-istruttori Federali. Soci Ordinari: sono tutti coloro che, chiesta l’iscrizione, siano in regola con il pagamento all’associazione della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; possono partecipare alle diverse attività sociali sottostando alle disposizioni ed alle limitazioni di volta in volta stabilite per loro dal Consiglio Direttivo; Soci Onorari: sono tutti coloro che distintisi nel campo della subacquea o per l’impegno profuso in attività sociali, sono iscritti con le stesse modalità acquisendo gli stessi diritti valevoli per i soci ordinari; Allievi dei Corsi: sono tutti i soci ordinari che, in regola con il pagamento delle relative quote associative, partecipano ai corsi cui risultino iscritti ed alle attività sociali secondo quanto di volta in volta stabilito per loro dal Consiglio Direttivo. Istruttori ed Aiuto-Istruttori Federali: sono tutti coloro che, in possesso del relativo brevetto, abbiano richiesto ed ottenuto di prestare la loro esperienza presso l’Associazione, possono partecipare alle diverse attività secondo quanto di volta in volta stabilito per loro dal Consiglio Direttivo.Le nuove domande di iscrizione all’Associazione, in qualità di socio ordinario, devono in ogni caso essere accompagnate dalla presentazione del richiedente, da almeno uno dei Soci Anziani (intendendosi come tali, coloro che sono iscritti all’Associazione, da almeno dodici mesi).Le nuove domande di iscrizione in qualità di Istruttore o Aiuto-Istruttore Federale devono essere vagliate ed accettate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore dei Corsi. In ogni caso, è facoltà del Consiglio Direttivo respingere l’iscrizione di un socio, dandone motivata giustificazione e rimborsandone la quota associativa eventualmente versata. Tutti i soci dal momento dell’ammissione possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee Sociali Tutti i soci possono inoltre essere eletti a cariche sociali, purchè iscritti da almeno dodici mesi consecutivi. àˆ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio effettivamente assunta permane fino al verificarsi di uno dei seguenti requisiti di cessazione: Dimissioni Volontarie,Mancato versamento della quota annuale Morosità protrattasi per oltre quindici giorni dalla scadenza del versamento richiesto;Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute lesive e disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; nel caso in cui il socio contesti il provvedimento preso dal Consiglio Direttivo, si pronuncerà in merito l’Assemblea dei Soci. I soci all’atto dell’iscrizione all’Associazione, dichiarano di conoscere ed accettare tutte le norme del presente Statuto, di versare annualmente le quote necessarie per la sola copertura delle spese, stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 4
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni Anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2002.
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono : L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puಠessere ordinata dal Presidente del Tribunale di Asti. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede legale; in casi di necessità o forza maggiore, puಠessere convocata anche fuori dalla sede sociale purchà© in Italia (Piemonte).L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina di componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola sul pagamento della quota annua di associazione.Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall’art. 21 del C.C. e precisamente: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità , gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l’atto costitutivo per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 6
L’Associazione è retta dal Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni, è composto da sei membri rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da:
Presidente: dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante, convoca annualmente l’assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
Vice Presidente: coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in sua assenza .
Segretario: adempie alle normali funzioni di segreteria; redige i verbali di consiglio che verranno poi firmati dal Presidente e letti all’inizio del Consiglio successivo; collabora con i diversi membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento dei loro compiti;
Tesoriere: si occupa dell’amministrazione e della contabilità della Società , il suo operato è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Direttore Sportivo: programma ed organizza gli aspetti tecnici e la preparazione fisica degli associati, seleziona la squadra agonistica.
Direttore dei Corsi: provvede all’organizzazione dei corsi curandone tutti i particolari e il regolare andamento.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta su tutti gli argomenti all’ordine del giorno e necessari al raggiungimento dei fini sociali ed in particolare:Convoca le Assemblee, precisandone l’ordine del giorno; Fissa l’ammontare della quota associativa annuale e delle eventuali quote integrative sociali; Adotta provvedimenti disciplinari ed amministrativi nei confronti dei soci, compresa la possibilità di respingere o revocarne l’iscrizione, dandone in tal caso motivata giustificazione; Predispone il bilancio sia preventivo che consuntivo accompagnato dal resoconto delle attività sociali svolte e dalla situazione finanziaria da approvare in Assemblea; con deposito dello stesso presso la sede sociale entro un mese dall’approvazione Programma l’attività sociale.Nel caso in cui nel corso di votazioni, si verifichi una situazione di parità prevale il voto del Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Qualora venissero a mancare definitivamente il Presidente o il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare d’urgenza un’Assemblea per la loro nomina, in caso di assenza temporanea di entrambi, l’assemblea sarà presieduta dal Consigliere pi๠Anziano.In caso di dimissione di altri Consiglieri, la carica vacante sarà assunta dal Presidente pro-tempore con obbligo di convocare l’Assemblea per la loro elezione.
Art. 8 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche Statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci e devono essere approvate dall’ Assemblea.
Art. 9 – Durata dell’Associazione
La durata dell’ Associazione è illimitata. Essa non potrà essere sciolta se non con delibera di Assemblea.Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere approvato dall’Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno ¾ dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso i beni eventuali della Società verranno devoluti a favore di altre associazioni che proseguano attività analoghe, oppure a fini di pubblica utilità , fatto salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.10 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri risulta costituito da tutti i Presidenti e Vice-Presidenti uscenti dalla Società . Al Collegio dei probiviri spetta il compito di comporre le dispute eventualmente sorte all’interno della Società , sollecitato in tal senso da uno o pi๠membri del Consiglio Direttivo.
Art.11 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le scadenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti,dalle quote sociali, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.