REGOLAMENTO
dell’associazione dilettantistica
ASTI BLU
CAPO I
ART. 1
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Certificato medico attestante l’idoneità all’attività subacquea non agonistica. (Validità annuale)
Pagamento della tessera Sociale e Tessera F.i.p.s.a.s. che avranno validità annuale.
Pagamento dell’iscrizione ai corsi per chi volesse frequentare le lezioni didattiche della scuola.
PER I MINORENNI:
Dichiarazione del legale rappresentante che autorizza l’attività subacquee nell’Associazione.
ART.2
PROCEDURA DI AMMISSIONE
Dopo la Consegna dei documenti richiesti e delle domande di ammissione (CORREDATA DA TRE FOTOTESSERE) l’aspirante socio verrà inserito nel registro degli iscritti (salvo diverso parere del Consiglio Direttivo), con il ruolo di socio ordinario o allievo dei corsi a seconda delle proprie richieste.
ART.3
TESSERAMENTO
Ai soci viene rilasciato un documento attestante le qualità di socio e la relativa categoria (vedi Art.3 dello Statuto)
ART. 4
ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DELL’IDONEITA’ FISICA E PSICHICA ALL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Il consiglio nel caso in cui lo ritenga necessario, può richiedere, nei confronti di ogni socio, un accertamento riguardante l’idoneità fisica e psichica all’attività subacquea.
ART. 5
NORME PER LA DIMISSIONE E LA RIAMMISSIONE
I soci che rassegnino le dimissioni dall’associazione verranno cancellati dai registri e, per esservi reintrodotti dovranno presentare nuova domanda, che verrà vagliata dal Consiglio direttivo.
CAPOII – ELEZIONI
ART.6
FORMAZIONE COMITATO ELETTORALE
Almeno un mese prima della data prevista per le elezioni il Consiglio Direttivo nominerà un “Comitato Elettorale”. Tale comitato è formato da tre persone scelte fra i soci.
ART. 7
LISTE
Il Comitato Elettorale provvede per la formazione di due liste elettorali: una per i soci amministrativi e una per il collegio dei probiviri.
ART. 8
Per i soci l’inclusione nelle liste per l’elezione del Consiglio Direttivo presuppone almeno due anni di appartenenza all’associazione.
ART. 9
E’ incompatibile l’incarico di componente del comitato elettorale con quella di candidato alle elezioni.
ART. 10
Almeno un mese prima della data prevista per le elezioni, le liste elettorali devono essere depositate presso la segreteria dell’Associazione.
ART.11
Vengono eletti nel Consiglio Direttivo coloro che nel turno elettorale hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel caso di presentazioni di pi๠liste per le singole categorie vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti nell’ambito della lista che ha la maggioranza dei voti espressi.
ART.12
Per le elezioni viene nominato dal consiglio direttivo un ufficio elettorale composto da Presidente, Segretario e due scrutatori.
L’espressione del voto è segreto ed avviene mediante indicazione della preferenza accanto al nome del candidato prescelto.
ART. 13
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei candidati da eleggere, cioè sei soci amministrativi e due per il collegio dei Probiviri.
ART. 14
Le operazioni elettorali vengono attestate in un apposito verbale dell’ufficio Elettorale e, al termine dello scrutinio, il presidente di tale ufficio proclama gli eletti e da successivo avviso dei risultati elettorali a tutti i Candidati.
ART. 15
Il consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri si riuniscono entro 30 giorni dall’elezione e provvedono ai compiti statutari.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina le figure elencate all’art.6 dello Statuto Sociale, inoltre puòò delegare altri incarichi ai soci che si rendessero disponibili.
CAPO III – DISCIPLINA
ART. 17
Le SANZIONI disciplinari nei confronti dei soci (allievi – ordinari – istruttori e aiuto istruttori) sono costituite da:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sospensione
- Radiazione dai ruoli dell’Associazione
ART. 18
Tutte la sanzioni disciplinari sopra elencate sono di competenze del Consiglio Direttivo.
ART. 19
…[OMISSIS]…
ART. 20
Tutte le sanzioni verranno comunicate a mezzo lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, con avviso che puòò appellarsi al collegio dei Probiviri, con atto scritto comunicato al Consiglio Direttivo ed al collegio stesso entro 20 giorni.
ART. 21
Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro 10giorni dal momento dell’atto di appello e decide irrevocabilmente in proposito.
ART. 22
Le decisioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nelle predette materie, vengono prese a maggioranza e in caso di parità di voti, è decisivo il voto del Presidente.
ART. 23
Le recidive nei comportamenti sanzionabili e norme dei precedenti articoli, comporta l’irrogazione della sanzione immediatamente più grave.
ART. 24
Coloro che sono sospesi dai ruoli a norma dei precedenti articoli non possono frequentare la sede dell’associazione e praticare alcuna attività .
CAPO IV – REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
ART. 1
L’attività didattica si svolge secondo e sotto le direttive della Direzione Didattica.
ART. 2
Ai fini operativi gli allievi sono organizzati in gruppi a seconda del grado e delle attività scelte
ART. 3
Ogni gruppo sarà seguito da un istruttore e aiuto istruttore salvo diversa disposizione della Direzione Didattica.
ART. 4
La composizione dei gruppi èè determinata dalla Direzione Didattica, cosଠcome l’assegnazione degli istruttori ad ogni singolo gruppo.
CAPO V – REGOLAMENTO ALLIEVI
ART. 5
Gli allievi si impegnano a frequentare le lezioni di teoria, Bacino Delimitato (B.D.), Acque Libere (A.L.) seguendo rigorosamente le direttive impartite dai propri istruttori.
B.D. Ogni allievo dovrà sempre obbligatoriamente avere l’autorizzazione dell’istruttore prima di entrare in acqua e non dovrà mai eseguire esercizi in apnea di propria iniziativa.
A.L. Per le immersioni in acque libere gli allievi dovranno seguire le direttive impartite dai propri istruttori durante il Breafing pre immersione che potrà variare a seconda del tipo di immersione o condizioni meteomarine.